LA CEDOLARE SECCA

E' un regime facoltativo che prevede, per i redditi da locazione, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali oltre all'esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e l’imposta di bollo dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti stessi, mentre non sostituisce l’imposta di registro dovuta per la cessione del contratto.

L'esercizio di questa opzione, esercitabile solo dal locatore, comporta la rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione. La scelta può essere fatta sia in fase di sottoscrizione del contratto che in un secondo momento, in concomitanza delle scadenze annue e, in questo caso, è necessaria una comunicazione preventiva al conduttore.

Il locatore deve essere persona fisica, titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, che non lochi l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni; l'opzione è esercitabile per immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) e relative pertinenze, locate a uso abitativo.

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

Questo regime non si applica ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti ma è possibile quando si lochi a cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, che sublochino a studenti universitari.

L’opzione vale per l’intero periodo di durata del contratto o fino a revoca della stessa.

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti per i contratti ordinari e per quelli concordati non ricadenti nell'elenco seguente. Viene ulteriormente ridotta al 10% per quei contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia, nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal C.I.P.E. e nei comuni colpiti da calamità naturali indicati in apposite liste.

Il reddito derivante da locazione, assoggettato a detto regime, è escluso dal reddito complessivo e non si può godere di deduzioni e detrazioni.